Nuove regole europee in materia di default
Cosa prevedono le nuove regole europee in materia di default
Dal 1° gennaio 2021 Banca del Piemonte applica le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in «default» (termine inglese che identifica coloro che non sono più in grado di adempiere agli impegni presi con la Banca e che sono quindi “inadempienti”) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.
La nuova disposizione stabilisce criteri più stringenti in materia di classificazione in “default” rispetto a quelli finora adottati, e si riferisce sia alle imprese che ai privati che hanno accesso al credito. Le nuove regole prevedono che la Banca classifichi automaticamente l’esposizione in “default” quando viene superata una soglia di rilevanza, espressa in termini assoluti e relativi, tenendo conto dell’ammontare totale delle esposizioni che il debitore ha presso la Banca.
Banca del Piemonte ha deciso di applicare la definizione di “default” a livello di debitore e non a livello di singola linea di credito, tenendo quindi in considerazione, ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza, l’esposizione debitoria complessiva del cliente nei confronti della Banca.
Quando scatta la definizione di default
La soglia di rilevanza si ritiene superata quando il Cliente presenta un arretrato da oltre 90 giorni consecutivi il cui importo risulti per:
- PRIVATI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE superiore ai 100 euro (componente assoluta) e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca (componente relativa);
- IMPRESE superiore ai 500 euro (componente assoluta) e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca (componente relativa).
- La classificazione a “default” di una posizione potrebbe propagarsi a tutte le obbligazioni congiunte con altri debitori (a titolo es. cointestazioni, soci fidejussori di società di persone etc.);
- Per le posizioni in difficoltà finanziaria, l’eventuale sospensione del pagamento delle rate o le cosiddette rinegoziazioni del credito per allungare le scadenze o ridurre il tasso di interesse o un consolido della posizione potrebbero comportare, per il Cliente stesso, una classificazione a Non Performing Loan (NPL), ossi credito deteriorato.
- EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default” ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
- Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017
- Banca d’Italia comunicazione del 26 giugno 2019
La nuova disposizione inoltre introduce altre due importanti novità:
Infine, la Banca sarà tenuta a classificare il Cliente a “default” anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate, non essendo più possibile effettuare, sempre ai fini della classificazione, la compensazione tra le linee a credito per il Cliente con le linee in sconfinamento.
Uscita dal default
Per uscire dalla classificazione di default devono trascorrere almeno 90 giorni dal momento in cui la situazione di arretrato viene regolarizzata.
Perchè è importante conoscere ed osservare le nuove regole
Consigliamo quindi di verificare frequentemente i saldi del conto corrente e di rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente e il piano di rimborso dei propri finanziamenti per evitare, anche per sconfinamenti su conto corrente o per arretrati di piccolo importo, la classificazione a “default” e la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia e in Banche dati esterne (es. CRIF); questa nuova classificazione, infatti, potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti.
Per saperne di più:
La normativa di riferimento