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Assegni circolari non riscossi

Estratto della normativa in materia di assegni circolari non riscossi

Con legge n.166/2008, entrata in vigore il giorno 28 ottobre 2008, è stato convertito, con modificazioni, il DL n. 134/2008 che ha previsto all’art. 3, comma 2 bis:

  • che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (3 anni fermo restando il diritto del richiedente l’emissione) vengano comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • l’introduzione di sanzioni amministrative in capo agli intermediari in caso di inesatta/mancata osservanza degli adempimenti prescritti.

  • Successivamente con la conversione in legge 190/2008 del DL. 155/2008 il cui art.4 ha apportato modifiche ed integrazioni alla disciplina contenuta nell’art.1 legge 266/2005 in merito ai rapporti dormienti ed agli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, sono stati definiti i termini definitivi di comunicazione e devoluzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare:

  • comunicare al Fondo entro il 31 marzo di ogni anno, l’importo degli assegni il cui termine di prescrizione triennale è scaduto al 31 dicembre precedente e che non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno stesso, a meno che non sia maturata la prescrizione ordinaria decennale a favore della predetta banca emittente;
  • devolvere al Fondo entro il termine del 31 maggio di ogni anno gli importi degli assegni il cui termine triennale è scaduto al 31 dicembre precedente che non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno stesso, a meno che non sia maturata la prescrizione ordinaria decennale a favore della predetta banca emittente.
  • A differenza dei depositi dormienti, non sono stati previsti precisi incombenti pubblicitari a carico degli intermediari.

    Vieni a trovarci per ulteriori informazioni.

    Aggiornamento al 28/03/2014

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