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Privati, Imprese - 27 Luglio 2023

Iniziativa ABI per i mutui a tasso variabile

Banca del Piemonte ha aderito all’iniziativa ABI per affrontare l’incremento delle rate dei mutui a tasso variabile.

L’iniziativa è nata in risposta all’incremento dei tassi di riferimento della Banca Centrale Europea che, a partire da luglio 2022, ha determinato un sostanziale aumento delle rate dei “mutui casa” a tasso variabile con possibili difficoltà, per coloro che hanno scelto di sottoscrivere un mutuo a tasso variabile, a sostenerne il pagamento con regolarità.

La prima misura adottata dalla Banca riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari della rinegoziazione dei contratti di mutuo da tasso variabile a tasso fisso, introdotta dall’art.1, comma 322, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197*, ammettendo alla misura soggetti con reddito ISEE sino a 45.000 € e importo originario del mutuo sino a 300.000 €.

Sono previste, inoltre, ulteriori misure, come ad esempio l’allungamento della durata del piano di ammortamento, per poter individuare la soluzione più adatta ad ogni cliente.
Banca del Piemonte promuove anche la diffusione della conoscenza presso la propria clientela della possibilità di ricorrere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cosiddetto Fondo Gasparrini), al fine di sospendere – al verificarsi di specifici eventi – il pagamento delle rate del finanziamento.

 

 

*La legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio per il 2023) ha previsto la possibilità di rinegoziare il mutuo con la propria banca passando dal tasso variabile al tasso fisso senza costi aggiuntivi.
Il termine per la rinegoziazione è fissato al 31.12.2023 e riguarda i contratti di mutuo ipotecario:

  • aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;

  • stipulati prima dell’1.2023;

  • di importo originario non superiore a 200.000 €;

  • reddito ISEE inferiore a 35.000 €;

  • finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Avviando la procedura di rinegoziazione, il mutuatario ha diritto a ottenere l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al minore tra l’interest rate swap (IRS) in euro a 10 anni/l’interest rate swap (IRS) in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell’IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters (ora ICESWAP2) al tasso così determinato si somma uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo. È possibile inoltre concordare anche l’allungamento del piano di rimborso per un periodo massimo di 5 anni, purché la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.

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