Home Privati e Famiglie Molto più di un mutuo Fondo di solidarietà dei mutui

Sospensione delle rate del mutuo

Sostegno alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate dei mutui

Grazie al Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa, puoi richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle rate in caso di difficoltà economiche. Scopri come ottenere un aiuto concreto per superare i momenti difficili e proteggere la tua serenità familiare.

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Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini)

Il Fondo consente ai titolari di un mutuo prima casa di importo fino a 400.000 € di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate (quota capitale + quota interessi) per un massimo di 2 volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Criteri di accesso 

I presupposti necessari per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo

E’ possibile richiedere la sospensione se uno dei cointestatari del mutuo rientra in una di queste situazioni:

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
Cessazione del rapporto di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione
Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni oppure riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni

Altri criteri di accesso

calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad
almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
Morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%

L’accesso al Fondo è consentito qualora sussistano i seguenti requisiti:
richiedenti per i quali l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 30.000 euro
mutui di importo fino a 250 mila euro
mutui già ammessi al beneficio della sospensione del mutuo che non abbiano completato il numero complessivo dei 18 mesi; eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla Banca concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione
 mutui non garantiti dal Fondo prima casa, in quanto hanno già beneficiato di ausili da parte dello Stato

Come funziona

I benefici del fondo

E’ possibile richiedere la sospensione dell’intera rata fino a un massimo di 18 mesi.
In caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, la durata della sospensione massima che puoi richiedere è:

6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi
12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi
 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi

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Come accedere

I dettagli sulla sospensione e i moduli necessari

Quali moduli servono?
Modulo di “Domanda di Accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l’Acquisto della Prima Casa” presente sul sito di Consap
Alla domanda deve essere allegata:
titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo
documentazione indicata nel modello di domanda, idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo

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Su quali mutui è applicabile la sospensione

I requisiti dei mutui e degli immobili

La sospensione si applica ai mutui prima casa intestati a persone fisiche, d’importo non superiore a 250.000 € in ammortamento da almeno 1 anno.

La sospensione si applica anche ai mutui:
– oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130
– erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga
– che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate (comprese quelle concesse dalla banca) purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.

Quando non può essere richiesta la sospensione?

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

– ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato
– fruizione di agevolazioni pubbliche
– per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui all’art. 2 comma 479 della legge n. 244/2007 e successive modifiche
– relativi ad immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e con caratteristiche di lusso

Trasparenza

Scarica i documenti per conoscere tutte le caratteristiche e le condizioni

La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali della Banca.

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